Statuto Associazione ACAL

Consiglio

Presidente: Giuseppe Di Ciuccio
Vicepresidente: Eros Agosta
Tesoriere : Giorgio Turrisi

Lo statuto

Art. l) E’ costituita l’Associazione A.C.A.L. (Associazione costruttori attrezzature lavoro – trabattelli, ponti mobili e scale) .

Art. 2) Essa ha sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Botticelli n. 24/b

Art. 3) L’Associazione può istituire delegazioni ed uffici in ogni centro del territorio metropolitano ed anche all’estero con delibera del Consiglio di Amministrazione che deve essere ratificata dall’Assemblea alla sua prima riunione.

Art. 4) Essa si prefigge di assumere iniziative:

a) per lo studio e per la sperimentazione di tecniche più aggiornate in modo da soddisfare le crescenti richieste dei destinatari della produzione e di garantire maggiore sicurezza ai lavoratori;

b) per stimolare le forze politiche perché il Parlamento ed il Governo procedano alla creazione ed all’aggiornamento di un Testo Unico delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; perché sia data certezza dei diritti e dei doveri ai soggetti della produzione, ai destinatari di essa ed ai lavoratori.

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 5) Il Fondo Comune è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che, eventualmente, diverranno proprietà dell’Associazione;

b) dalle quote sociali;

c) da contributi a fondo perduto di Enti, di Società o di persone fisiche;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 6) L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 7) Sono soci le persone o le Società che verranno ammesse dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso o per scioglimento; nel caso trattasi di Società, per dimissioni o per indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

Sono “SOCI SOSTENITORI”, Soci sostenitori sono coloro che si impegnano a versare all’Associazione un contributo in danaro, il cui importo minimo sarà determinato annualmente dall’Assemblea Ordinaria.

Essi saranno informati di tutte le attività organizzate dall’Associazione e potranno partecipare ad alcune assemblee, ma con esclusione del diritto di voto

AMMINISTRAZIONE

Art. 8) L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro anni, è comunque affidata all’Assemblea la determinazione di tale numero in sede di nomina dell’organo. Nel caso di cessazione di un consigliere per qualunque causa il Consiglio procede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nel suo seno nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere.

Le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio avranno luogo nella sede sociale o in altra sede da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio. Gli avvisi per le riunioni devono essere spediti almeno quindici giorni prima con raccomandata A.R.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri o da almeno un terzo dei soci, o, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti dell’Assemblea o dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso dei parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che sarà nominato di volta in volta, dal Consiglio anche tra i non soci.

Art. 9) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio i nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 10) L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo mediante lettera spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all’indirizzo da essi preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
L’Assemblea viene convocata annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per le nomine e su quant’altro demandato per legge o per statuto.

Art. 11) Hanno diritto ad intervenire i soci in regola nel pagamento della quota.
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea sia da un socio che da un non socio; ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 4 (quattro) deleghe.

Art. 12) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo dal socio prescelto dall’Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario e due scrutatori. L’uno e gli altri possono essere scelti tra i non soci.

Il Presidente constata la regolarità dell’Assemblea e dà inizio ai lavori.

Dalle riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal, Presidente e dal Segretario.

Art. 13) Le deliberazioni delle assemblee saranno prese a maggioranza di voti.
L’assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un’ora dopo la prima.
L’assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la presenza due terzi dei soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, in tale ultimo caso le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti personalmente o per delega.
Il voto nelle assemblee dei soci è sempre palese.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14) La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituiti da tre membri, i quali potranno essere scelti anche tra i non soci e verranno eletti ogni quattro anni dall’Assemblea.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione di bilancio, potranno accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai revisori.

SCIOGLIMENTO

Art. 15) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla ripartizione tra i soci del fondo comune. L’associazione può essere sciolta solo dall’assemblea dei soci, con delibera approvata con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’assemblea dei soci.

CONTROVERSIE

Art. 16) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’ente.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. L’Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile.

F.to: Marchetti Roberto
F.to: Canape Alberta notaio (sigillo)

Contatti

Richiedi Informazioni